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Pedofilia e abusi sessuali tra i Testimoni di Geova

Ultimo Aggiornamento: 28/03/2022 16:20
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21/02/2018 13:28
 
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LA SCAPPATOIA DELLA “REGOLA DEI DUE TESTIMONI”

A prima vista sembrava che il Corpo Direttivo avesse finalmente deciso che chiunque avesse avuto un passato da molestatore non avrebbe mai più potuto ricoprire incarichi di responsabilità nell’organizzazione. Vi era stato anche il riconoscimento del fatto che se un uomo in passato era stato un molestatore, vi erano buone probabilità che lo avrebbe fatto di nuovo. Sembrava perciò che se un uomo del genere avesse avuto un incarico di responsabilità nella congregazione avrebbe dovuto essere rimosso. I Testimoni accolsero con entusiasmo questo nuovo modo di procedere, credendo che non consentendo ad un noto molestatore di ottenere una posizione di responsabilità nella congregazione, il loro Corpo Direttivo avrebbe evitato gli scandali che stavano piagando tutte le chiede del paese.

Ecco che però spuntò fuori la scappatoia del nuovo corso. Si trattava di una frase semplice ma molto chiara secondo cui “un uomo conosciuto come uno che un tempo molestava i bambini non è idoneo per occupare un incarico di responsabilità nella congregazione”, nascondeva l’inganno e il pericolo. Perché? La parola chiave “conosciuto” voleva dire che il molestatore doveva trovarsi in una posizione di autorità. Ciò fu chiarito nella seguente lettera inviata il 4 marzo 1997 a tutti i corpi degli anziani in risposta alla domanda, “Chi è un ‘molestatore di bambini conosciuto’?”. Si noti quest’affermazione: “Un individuo ‘conosciuto’ per essere stato uno che molestava i bambini si riferisce alla percezione di tale persona nella comunità e nella congregazione cristiana”. Secondo tale dichiarazione, se la congregazione o la comunità sanno che l’uomo in precedenza era stato un molestatore, egli non sarebbe stato qualificato per una posizione di responsabilità, o di rimanere in tale posizione dopo l’adozione della nuova politica. Ma è ovvio che il solo modo in cui un uomo può divenire noto all’opinione pubblica come molestatore è solo dopo che il fatto è stato reso noto alla polizia, cosa che accade molto raramente fra i Testimoni. E la regola di riservatezza della Società rende impossibile alla congregazione sapere chi è un molestatore, quando alla vittima è imposto di tacere dal Comitato Giudiziario. Di conseguenza, l’accusato rimane nella sua posizione di responsabilità perché secondo gli anziani egli non è conosciuto per essere stato un molestatore.

Com’è ovvio solo pochi fra i comuni Testimoni sono consapevoli del significato di “conosciuto” nel senso in cui è stato appena spiegato, e molti anziani di congregazione non si resero pienamente conto delle implicazioni della Torre di Guardia del 1° gennaio 1997 e della lettera della Società del 4 marzo successivo; ma come avrebbero reagito le congregazioni se avessero saputo che un molestatore di bambini era stato nominato dalla Società, pienamente consapevole di ciò che era accaduto in passato? La lettera del 14 marzo 1997 diretta a tutti i corpi degli anziani conteneva istruzioni che inavvertitamente ammettevano proprio questo: “Il corpo degli anziani dovrebbe fornire alla Società un rapporto su chiunque serva o abbia servito in una posizione di nominato nella vostra congregazione e che sia conosciuto per essersi reso in passato reo di molestie sessuali ai bambini” ciò conferma il fatto che la Società ha con piena consapevolezza nominato dei molestatori in posizioni di responsabilità.
Inoltre, questa lettera così illuminante continuava dicendo: “altri possono essersi resi colpevoli di molestie sessuali a bambini prima di battezzarsi. I corpi degli anziani non dovrebbero fare indagini al riguardi”. In un tempo in cui le organizzazioni sia religiose che secolari fanno un accurato screening dei loro impiegati e dei volontari che vengono frequentemente in contatto con i bambini, il Corpo Direttivo non dovrebbe volere che gli anziani abbiano un quadro chiaro della situazione prima di investire qualcuno di incarichi di responsabilità? Lo si può, come minimo, accusare di irresponsabilità, se non di criminale negligenza, e se le autorità indagassero più a fondo, anche di qualcosa di più grave.
Come esempio della posizione ufficiale della Società, si prenda ciò che disse il loro noto portavoce, J.R. Brown, ai media tedeschi nel giugno 2002, “Se qualcuno viene trovato colpevole di molestie ai bambini, egli non può in nessun caso servire come anziano”. Tuttavia, si dia un’occhiata a ciò che aveva detto la Watchtower in una lettera a tutti i corpi degli anziani del Regno Unito del 1° giugno 2001, dove vi è un’eccezione a questa regola:
“Se la filiale decide che egli [l’ex molestatore di bambini] può essere nominato o può continuare a servire in una posizione di fiducia perché il peccato risale a parecchi anni prima e da allora egli ha vissuto una vita esemplare, il suo nome non dovrebbe apparire nell’elenco, né è necessario trasmettere tali informazioni riguardanti il passato del fratello se egli si trasferisce in un’altra congregazione, a meno di istruzioni contrarie fornite dalla filiale”. (L’elenco esistente nelle congregazioni si intitola: “Protezione dei bambini – Salmo 127:3” e contiene informazioni sui molestatori confessi; cioè di quelli trovati colpevoli dalla congregazione in base alla testimonianza di due o più testimoni attendibili, e di quelli condannati da un tribunale).
La lettera poi continuava così: “Vi sono, comunque, molte altre situazioni relative all’abuso dei bambini. Per esempio, può esservi solo un testimone oculare, e il fratello nega l’accusa. (Deuteronomio 19:15; Giovanni 8:17) Oppure, egli può essere indagato delle autorità secolari per l’accusa di abusi ma la vicenda non si è ancora conclusa. Questi e in altri casi simili, non vanno inclusi nell’elenco della Protezione dei bambini”.

Quando mi resi conto per la prima volta degli abusi che avevano luogo nell’ambito dell’organizzazione Watchtower, non credevo che l’insegnamento biblico relativo ai due testimoni [2] per dimostrare un peccato si potesse applicare alle molestie. Fu solo dopo il 1997, quando scoprii che in effetti il requisito dei due testimoni serviva a proteggere il pedofilo, che compresi quanto questa scelta fosse pericolosa per i bambini. Come si può vedere dalla lettera del 1° giugno 2001 di cui sopra, se le vittime di abusi non possono dimostrare la fondatezza delle loro accuse con almeno un altro testimone del fatto, e l’accusato nega di averlo commesso, l’accusa cade nel nulla, non viene nemmeno menzionata nell’elenco della Protezione del Bambino. Scatta quindi la regola della riservatezza. Alle vittime viene imposto di non parlare dell’accusa pena la disassociazione. In questo modo i molestatori venivano e vengono nascosti, mentre i bambini sono dati loro in pasto. È l’applicazione della politica dei “due testimoni” e della riservatezza che necessita urgentemente di una profonda revisione.
LA DELUSIONE FINALE
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Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una TORRE, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un NOME...Gen 11,4
 
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