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CHIARIMENTI SU OBIEZIONI (non dottrinali) CONTRO LA CHIESA

Ultimo Aggiornamento: 01/07/2013 07:50
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08/09/2011 15:40
 
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Nel considerare taluni riconoscimenti che lo Stato fa alla Chiesa Cattolica, non bisogna mai dimenticare che la Chiesa ha ceduto allo Stato immensi territori e possedimenti dell'Italia centrale.


Gli accordi del Laterano, firmati da B. Mussolini e da P. Gasparri (11.2.1929) e quindi ratificati con una apposita legge (27.5.1929, n. 810), consistono di due protocolli: un trattato con annessa una convenzione finanziaria e un concordato.
Il trattato (in ventisette articoli e una premessa, cui seguono quattro allegati) riconosce la necessità, “per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza”, di costituire un territorio autonomo sul quale il pontefice possa esercitare la sua piena sovranità.

Veniva così creato lo Stato della Città del Vaticano.

Si confermava inoltre l'articolo 1 dello Statuto albertino, in virtù del quale “la religione cattolica, apostolica e romana” era considerata la sola religione dello Stato.

La persona del papa era dichiarata sacra e inviolabile, particolari privilegi venivano concessi alle persone residenti nella Città del Vaticano, e il patrimonio immobiliare della Santa Sede (di cui veniva fornito un elenco dettagliato) avrebbe avuto numerose esenzioni specie dal punto di vista tributario. La convenzione finanziaria liquidava le pendenze economiche fra le due parti mediante un cospicuo versamento da parte del governo italiano e la cessione di una congrua quantità di titoli azionari quale indennizzo dei danni subiti dalla Santa Sede con l'annessione degli Stati ex pontifici all'Italia e la conseguente liquidazione di gran parte dell'asse patrimoniale ecclesiastico.


Il concordato (quarantacinque articoli e una premessa), destinato a regolare i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, assicura alla Chiesa la libertà nell'esercizio del potere spirituale, garantendo alcuni privilegi agli ecclesiastici (esonero dalla leva militare, speciale trattamento penale ecc.); riconosce gli effetti civili del matrimonio religioso e delle sentenze di nullità dei tribunali ecclesiastici; assicura infine l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali
di ogni ordine e grado, come pure l'assistenza spirituale alle forze armate e agli ospedali.

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Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all'errore. Ef.4,14
 
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