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Questioni legali nei confronti della WTS

Ultimo Aggiornamento: 10/06/2023 15:33
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14/05/2023 09:55
 
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Con la decisione, presa il 9 maggio ma resa nota ieri, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha stabilito che l’attività di predicazione porta a porta, svolta senza il preventivo ‘consenso informato’ delle persone interessate, comporta la creazione di un archivio di dati personali e viola il GDPR e il diritto alla privacy. Si tratta di un precedente importante nella tutela della privacy: da oggi in poi, non solo i Testimoni di Geova ma qualsiasi predicatore che intenda svolgere la propria attività evangelica porta a porta dovrà ottenere il consenso informato delle persone interessate prima di procedere.


In un'epoca in cui la privacy è un tema di grande rilevanza, è sorprendente che i Testimoni di Geova e altri evangelizzatori porta a porta non abbiano ancora ricevuto alcun provvedimento a tutela della privacy da parte del Garante della Privacy...


Tuttavia, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha recentemente emesso una sentenza che stabilisce che l'attività di predicazione porta a porta viola il GDPR e il diritto alla privacy delle persone. Da oggi in poi, i Testimoni di Geova e altri predicatori dovranno ottenere il consenso informato delle persone interessate prima di procedere con la loro attività evangelica porta a porta.


La sentenza si basa sul concetto di "diritto all'autodeterminazione informativa", che permette alle persone di esercitare il loro diritto alla vita privata riguardo ai dati raccolti, trattati e diffusi collettivamente. Se un individuo riceve una visita dai predicatori senza aver dato il suo consenso, i predicatori potrebbero raccogliere informazioni personali su di lui e utilizzarle senza il suo consenso, violando così il suo diritto all'autodeterminazione informativa.


Tuttavia, la sentenza non viola la libertà religiosa dei predicatori, poiché la tutela del diritto alla privacy e all'autodeterminazione informativa delle persone è considerata necessaria in una società democratica.


La sentenza della CEDU stabilisce un importante precedente nella tutela del diritto alla privacy e all'autododeterminazione informativa delle persone. Ciò significa che i Testimoni di Geova e altri predicatori dovranno ottenere il consenso informato delle persone interessate prima di procedere con la loro attività evangelica porta a porta.


fonte: https://www.laleggepertutti.it/639512_testimoni-di-geova-e-privacy-il-campanello-infrange-il-gdpr


altro link: https://www.tg24.info/privacy-la-cedu-mette-allangolo-i-testimoni-di-geova-prima-di-citofonare-debbono-avere-il-consenso/


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Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una TORRE, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un NOME...Gen 11,4
 
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