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VERITA' SULL'INQUISIZIONE

Ultimo Aggiornamento: 08/12/2018 20:49
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21/06/2013 13:15
 
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DA  http://www.treccani.it/enciclopedia/inquisizione_(Enciclopedia_Italiana)/


Origine e genesi dell'Inquisizione medievale
. - La disparità e, spesso, l'imprecisione che distinguono le opinioni emesse circa l'origine dell'Inquisizione, consigliano di determinare quali siano le caratteristiche che definiscono l'istituto inquisitoriale.

"Inquisizione" non è sinonimo di "repressione dell'eresia", repressione che è stata sempre esercitata dalla Chiesa da quando l'esistenza di un corpo di dottrine canonicamente determinate e di un forte potere centrale che, professandola, rende ufficiale e "ortodossa" questa norma di fede ha consentito di individuare nell'eretico il battezzato che si è posto in aperto contrasto, anche in un sol punto, con la dottrina della Chiesa. Dal sec. XII la repressione dell'eresia fu preoccupazione costante della Chiesa con particolare riguardo al diffondersi del movimento cataro (v. catari;albigesi) che, soprattutto nel mezzogiorno della Francia, sottraeva intere regioni al dominio spirituale di Roma. Fra le misure prese dalla Chiesa per fronteggiare il movimento cataro ve ne sono alcune (decreti del concilio di Tours del 1163; del III concilio lateranense del 1179; del concilio di Verona del 1184; del concilio di Montpellier del 1195; della dieta sinodale di Gerona del 1197; del concilio di Avignone del 1209; del concilio di Montpellier del 1215; del IV concilio lateranense del 1215; del sinodo di Puy del 1222; del concilio di Narbona del 1227; del concilio di Tolosa del 1229) che per aver ordinato, implicitamente o esplicitamente, la ricerca (inquisitio) sistematica degli eretici; per aver escogitato a questo scopo speciali commissioni di "visitatori parrocchiali" o "testimoni sinodali", o, in genere, per la loro formale condanna dell'eresia, sono state scelte spesso (l'una o l'altra, o tutte) quasi come atto di nascita dell'Inquisizione. Né potrebbe contestare questa opinione chi ammettesse che la caratteristica che definisca l'Inquisizione sia appunto la ricerca degli eretici. Ché in realtà tutti questi provvedimenti, in quanto lasciano la repressione dell'eresia a quei giudici ordinarî (i vescovi) che l'avevano sempre esercitata, non hanno portato alcuna sostanziale modificazione all'ordinamento giudiziario della Chiesa in materia di eresia: mentre è a questo che altri, con maggior logica, guardano per definire l'istituto inquisitoriale.

Una ulteriore precisazione è necessaria a intendere bene il significato di inquisitio. Nella storia della procedura penale (v. processo) il procedimento inquisitorio (caratteristico del momento istruttorio nel processo odierno; v. istruzione) segue e si contrappone al procedimento accusatorio. Per questo, un procedimento penale può iniziarsi solo e in quanto uno è accusato; il processo ha, in ogni suo momento, carattere pubblico. L'adozione in un procedimento penale dell'inchiesta privata, segreta, d'ufficio, per iniziativa del giudice (inquisitio) è sostanzialmente dovuta - nonostante i precedenti in età romana - alla Chiesa. Una delle caratteristiche dei tribunali dell'Inquisizione è appunto l'adozione, in un momento almeno del processo, della procedura inquisitoriale, ma non si deve confondere questa inquisitio con il tribunale dell'inquisitor, ché quella è procedura applicata universalmente da tutti i giudici e in tutte le cause ecclesiastiche a partire da Innocenzo III, precede il sorgere dell'Inquisizione e si sarebbe certamente diffusa e affermata anche se il tribunale dell'Inquisizione non fosse mai sorto.

Quando si parla di un tribunale speciale istituito per una determinata categoria di reati o di rei, si ha presente un'istituzione concreta, una realtà amministrativa e giurisdizionale che esiste per legge al di fuori dei giudici che sono chiamati a parteciparvi. In questo senso, almeno per tutto il Medioevo, un tribunale dell'Inquisizione non è mai esistito. I documenti non fanno mai ricordo di un'Inquisizione di Carcassonne, di Albi ecc., ma parlano esclusivamente di inquisitor in Regno Franciaein partibus tolosanisin Albigensio ecc., mostrando chiaramente, se altri argomenti difettassero, come è alla figura del giudiceinquisitor, alle sue caratteristiche, ai suoi rapporti col vescovo, che occorre guardare se si vuole intendere la natura dell'Inquisizione.

L'inquisitor è un giudice straordinario la cui competenza non annulla, ma si affianca a quella del giudice ordinario. Mentre questo, il vescovo, deriva il suo potere giurisdizionale dalla sua stessa investitura, l'inquisitore lo deriva da una espressa delega del potere centrale, dal papa, nel quale risiede la pienezza di ogni giurisdizione. L'inquisitore è un giudice permanente; mentre il vescovo è competente a conoscere universitatem causarum, l'inquisitore ha per oggetto normale della sua competenza solo l'haeretica pravitas; mentre il vescovo non ha giurisdizione fuori dei limiti della sua diocesi, l'inquisitore ha giurisdizione universale quanto alle persone nei limiti fissati dalle lettere di delega: quasi mai questi limiti coincidono con quelli di una diocesi.

Se, e non par dubbio, la novità dell'istituzione sta nella figura di questo giudice, il problema dell'origine dell'Inquisizione si precisa nel senso di proporre all'indagine quando, per la prima volta, abbia avuto luogo da parte papale la nomina di un giudice delegato come quello descritto. La scarsezza della documentazione e l'assurdità di chiedere alla tecnica legislativa medievale un atto di nascita che probabilmente non è stato mai redatto, non consentono di affermare altro che questo: nei Capitula Anibaldi senatoris pubblicati a Roma nel febbraio 1231 (pontificante Gregorio IX) contro numerose categorie di eretici è fatto per la prima volta esplicito ricordo degli inquisitores ab Ecclesia datos, e nello spazio di pochissimi anni (1232-1235) abbiamo ricordo di deleghe inquisitoriali concesse da Gregorio IX per quasi tutte le regioni d'Europa: particolarmente numerose per la Francia. Nel 1235 Gregorio IX affida definitivamente l'Inquisizione ai domenicani e il privilegio sarà esteso da Innocenzo IV ai frati minori (1246).

Occorre avvertire che, certo, deleghe della natura e con l'estensione di quelle concesse da Gregorio IX non hanno precedenti, ma che fin dall'epoca di Alessandro III si ha ricordo di missioni pontificie per la repressione dell'eresia in Francia: ciò non toglie nulla alla novità del mezzo escogitato da Gregorio giacché queste missioni, affidate soprattutto ai cisterciensi, consistono nell'invio di legati per regolare fatti particolari e determinati o per procedere a una generica propaganda contro l'eresia. Notissima è la missione - all'epoca di Innocenzo III - del legato pontificio Pietro di Castelnau (v. albigesi) alla quale si ricollega anche l'azione di san Domenico, che per testimonianza espressa di Bernardo di Guido (v.) esercitò "inquisitionis officium contra labem haereticam auctoritate legati apostolicae sedis sibi commissum in partibus tolosanis". Se è errato fare di S. Domenico il primo inquisitore, è però certo che la delega concessa a Domenico da Pietro di Castelnau, costituisce l'immediato precedente delle deleghe inquisitoriali concesse dal successore d'Innocenzo III, Gregorio IX.

A confortare la tesi che l'Inquisizione debba essere fatta risalire a Gregorio IX, vale anche la testimonianza dei vescovi narbonesi in un memoriale indirizzato (1245) a Innocenzo IV.

Ma quali le cause che avrebbero indotto Gregorio IX a istituire questo giudice di eccezione? La questione della genesi dell'Inquisizione, delibata da tutti gli storici, è stata affrontata sistematicamente da C. Douais. Egli ha mostrato molto bene l'equivoco, spesso di natura polemica, presupposto in tutte le spiegazioni che, più o meno esplicitamente, tendono a rendere il clero responsabile dell'istituzione come quella che si sarebbe resa necessaria a difenderlo dalla minaccia dell'eresia. Il Douais ha efficacemente provato come non si possa ricercare la genesi dell'Inquisizione nell'insufficienza dei giudici e dei mezzi di repressione ordinarî; come l'Inquisizione non possa esser ricollegata alla rinascita del diritto romano o a un accordo fra S. Luigi IX e Raimondo di Tolosa; come non la si possa considerare quasi come il termine fatale di una evoluzione legislativa che ha le sue tappe nei provvedimenti dei concili di Verona, Narbona e Tolosa (v. sopra). Per il Douais la genesi dell'istituzione va ricercata nel conflitto fra Gregorio IX e Federico II: l'inquisitore delegato pontificio sarebbe stato il mezzo opposto da Gregorio IX all'azione sopraffattrice di Federico II per mantenere alla Chiesa le sue prerogative in materia di fede e la sua autonomia spirituale. La legislazione di Federico II in materia di eresia, la rivendicazione che egli fa della competenza dei poteri civili in materia, la sua costante preoccupazione di mostrare gli eretici rei di diritto comune, l'accusa elevata da Gregorio contro Federico di avere, con la scusa dell'eresia, messo a morte dei buoni cristiani rei solo di essere suoi nemici, sono altrettante circostanze che rendono fondata l'ipotesi del Douais, la quale, del resto, è l'unica che inquadri veramente l'istituzione del giudice inquisitoriale in quella che è stata una delle preoccupazioni fondamentali della Chiesa all'epoca di Gregorio IX: il conflitto con Federico II; è l'unica autorizzata da tutta la storia posteriore dell'Inquisizione che ci mostra i poteri pubblici sempre in armi per togliere dalle mani della Chiesa la direzione suprema di questo tribunale. Occorre peraltro osservare che essa è fortemente unilaterale: essa non spiega come l'Inquisizione, al suo sorgere, abbia esplicata prevalente attività in Francia dove il conflitto tra Gregorio e Federico era insussistente e l'autorità dell'imperatore nulla; essa non spiega il sopravvivere dell'istituzione; non spiega come l'azione dell'Inquisizione segua nella sua curva di intensità l'intensità del pericolo rappresentato dall'eresia; essa non pone l'Inquisizione, come dovrebbe, in relazione con le tendenze accentratrici che si manifestano nel governo della Chiesa appunto all'epoca d'Innocenzo III e di Gregorio IX; essa, infine, trascura totalmente tutto un vasto mondo d'idee e di fatti che affiorano nella vita della Chiesa al principio del sec. XIII e che non possono non esser posti, a chi li consideri attentamente, in rapporto anche col sorgere dell'Inquisizione.

Giudici e giudicabili. - Si è già illustrata la figura giuridica dell'inquisitor haereticae pravitatis. Occorre aggiungere che a seguito di numerosi conflitti giurisdizionali fra vescovi e inquisitori, i secondi pretendendo per loro la competenza esclusiva in materia di eresia, fu stabilito (concilio di Vienna del 1312) che la competenza del vescovo rimaneva inalterata e che quindi il vescovo poteva per suo conto far ricercare e arrestare gli eretici, ma che nei giudizî e nelle condanne il vescovo (o suoi delegati) e l'inquisitore dovevano procedere d'accordo.

L'azione dell'Inquisizione è rivolta (almeno fino al sec. XIV) a reprimere, più che l'eresia in senso strettamente teologico, tutta una serie di atti che pur avendo un rapporto stretto, ma spesso estrinseco, con l'eresia non sono solamente e precisamente "eresia"; anche l'eretico è considerato tale più in rapporto alla sua attività esterna, pubblica, che in rapporto alla sua coscienza individuale. Lo stesso invito, rivolto dagl'inquisitori ai colpevoli, di rinunciare alla haeretica pravitas mira soprattutto a far rientrare l'eretico in armonia con la legalità, si direbbe, che con i suoi atti esterni egli ha violato. E questa legalità era l'ordine costituito che è ordine religioso sì, ma anche sociale e politico. Bernardo di Guido (v.), uno dei più famosi teorici dell'Inquisizione, asserisce essere compito dell'inquisitore la persecuzione dei "separantes se a communitate aliorum et potestatem papae et ecclesiae enervantes", comunione e potere nei quali risiede il vero fondamento della società medievale. Solo tenendo presente questo punto di vista si può spiegare come l'Inquisizione, in armonia con i tempi in cui sorse, non abbia allora suscitato, presa in sé, alcuna seria opposizione.

Raimondo di Peñafort nel suo Directorium agl'inquisitori aragonesi stabilisce (1242) otto categorie di imputabili presso l'Inquisizione: haeretici ("qui in suo errore perdurant"); suspecti (coloro che hanno udito prediche o discorsi di eretici, o hanno partecipato alle loro preghiere); celatores (coloro che videro e riconobbero eretici "et non revelaverunt eos"); occultatores ("qui fecerunt pactum de non revelando haereticos... vel alias procuraverunt quod non revelarentur"); receptatores ("qui scienter bis vel ultra receperunt haereticos"); defensores ("qui scienter defendunt haereticos... facto vel verbo"); fautoresrelapsi (i recidivi).

L'asserzione che l'Inquisizione abbia considerato l'eresia più che altro dal punto di vista sociale risulta provata dalle caratteristiche stesse del movimento ereticale contro il quale essa si rivolse al suo sorgere (v. appresso e albigesicatari) e inoltre dal fatto che essa presto estese la sua competenza anche su delitti che con l'eresia vera e propria avevano poco a che vedere, ma che erano ugualmente perniciosi per la vita della Chiesa.

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