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LEGITTIMA DIFESA, PENA DI MORTE

Ultimo Aggiornamento: 29/03/2012 23:36
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29/03/2012 23:36
 
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Dato l'acceso dibattito presente in alcuni commenti circa l'interpretazione e la necessarietà della "pena di morte" secondo la Chiesa cattolica, riporto, con finalità di retta catechesi, un estrapolato tratto dal testo "Incontro al Catechismo della Chiesa Cattolica e al suo Compendio" scritto da sua Eccellenza Mons. Raffaello Martinelli, con Approvazione Ecclesiastica del Vicariato di Roma. Fra le tante fonti che ho analizzato, ritengo che il presente riporti la più esaustiva e chiara spiegazione dell'argomento trattato. Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla della pena di morte ai nn. 2266-2267, e nel Compendio del suddetto Catechismo ai nn. 468-469. Come ne parla nei suddetti documenti? Ecco il testo integrale di tali numeri: Catechismo della Chiesa CATTOLICA (CCC): 1) n. 2266. Corrisponde ad un’esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso a contenere il diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell’uomo ...

... e delle regole fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità pubblica ha il diritto ed il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. La pena ha innanzi tutto lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, essa assume valore di espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l’ordine pubblico e a tutelare la sicurezza delle persone, mira ad uno scopo medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del colpevole.

2) n. 2267. L’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani.

Se, invece, i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall’aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l’autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana.

Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l’ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti.

Compendio del CCC:

1) n. 468. A che serve una pena?

Una pena, inflitta da una legittima autorità pubblica, ha lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa, di difendere l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone, di contribuire alla correzione del colpevole.

2) n. 469. Quale pena si può infliggere?

La pena inflitta deve essere proporzionata alla gravità del delitto. Oggi, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere il crimine rendendo inoffensivo il colpevole, i casi di assoluta necessità di pena di morte «sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti» (Evangelium vitae). Quando i mezzi incruenti sono sufficienti, l’autorità si limiterà a questi mezzi, perché questi corrispondono meglio alle condizioni concrete del bene comune, sono più conformi alla dignità della persona e non tolgono definitivamente al colpevole la possibilità di redimersi.

Quali rilievi si possono fare circa la presentazione della pena di morte, in tali documenti?

Per comprendere quanto il CCC afferma circa la pena di morte, occorre tener presente in una maniera unitaria e complementare, i seguenti fondamentali elementi, affermati dal CCC, anzitutto circa la pena in generale. La pena, infatti:

1) deve essere proporzionata alla gravità del delitto;

2) se accettata volontariamente dal colpevole, essa assume valore di espiazione;

3) ha lo scopo di:

- riparare il disordine introdotto dalla colpa;

- reprimere il crimine;

- contribuire alla correzione del colpevole;

- difendere l’ordine pubblico e tutelare la sicurezza delle persone.

4) va inflitta dalla legittima autorità pubblica.

E in particolare circa la pena di morte?

Circa la pena di morte, in particolare, il CCC afferma che:

1) essa è inflitta come una pena, e quindi come una punizione, una repressione del crimine e una espiazione (infatti la chiama pena, e parla di essa immediatamente nel paragrafo successivo - n. 2261 a quello dedicato alla pena in generale);

2) nello stesso tempo il CCC allarga il discorso e il contesto: inserisce infatti la pena di morte nel contesto più ampio e positivo del Rispetto della vita umana (e perciò nel quinto Comandamento: Non uccidere!). E giustifica tale inserimento, presentando il ricorso alla pena di morte come un’applicazione del principio morale della legittima difesa, che spetta come un grave dovere anche all’autorità, responsabile della vita d’altri;

3) circa la legittima difesa delle persone e delle società occorre rilevare che essa “non costituisce un’eccezione alla proibizione di uccidere l’innocente, uccisione in cui consiste l’omicidio volontario. Dalla difesa personale possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita; mentre l’altro è l’uccisione dell’attentatore. Nulla impedisce che vi siano due effetti di uno stesso atto, dei quali uno sia intenzionale e l’altro preterintenzionale.

La legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri. La difesa del bene comune esige che si ponga l’ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell’autorità hanno il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità” (CCC, n. 2263, 2265).

Il CCC inoltre detta anche le condizioni per l’applicazione della pena di morte. In particolare, essa:

1) appartiene all'insegnamento tradizionale della Chiesa (CCC, n. 2267), il quale ha ritenuto la legittimità morale e giuridica della pena di morte basandosi su tre sue finalità: la deterrenza (intimidazione o prevenzione): in quanto scoraggia dal commettere determinati crimini; la compensazione (o retribuzione): in quanto ristabilisce un equilibrio sociale infranto, ripristinando l’equilibrio tra delitto e castigo; la difesa o sicurezza sociale da persone socialmente pericolose;

2 ) richiede il pieno accertamento:

- dell’identità;

- della responsabilità del colpevole.

3 ) deve essere l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto, la vita di esseri umani;

4) va inflitta dalla legittima autorità pubblica (si esclude pertanto ogni forma di linciaggio e di farsi giustizia da sé);

5) va inflitta solo se il delitto è proporzionato ad essa.

Infine il CCC afferma che la sua necessità è oggi molto rara, se non addirittura praticamente inesistente, e dà anche una duplice motivazione:

1) le migliori possibilità di cui lo Stato oggi dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l’ha commesso;

2) la migliore qualità ed efficacia dei mezzi incruenti, quando questi sono sufficienti per difendere dall’aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone. E presenta al riguardo anche una triplice motivazione: questi corrispondono meglio alle condizioni concrete del bene comune, sono più conformi alla dignità della persona e non tolgono definitivamente al colpevole la possibilità di redimersi.

Pertanto il CCC, affermando che in tal caso l’autorità si limiterà a tali mezzi incruenti, sollecita così il rifiuto della pena di morte, la quale viene sì affermata a livello di principio, ma viene rifiutata a livello pratico. In tal senso il CCC riprende quanto affermato dall’enciclica Evangelium vitae (1995), nella quale Giovanni Paolo II scrive: «Nel medesimo orizzonte (di speranza) si pone altresì la sempre più diffusa avversione dell’opinione pubblica alla pena di morte anche solo come strumento di legittima difesa sociale, in considerazione delle possibilità di cui dispone una moderna società di reprimere efficacemente il crimine in modi che, mentre rendono inoffensivo colui che l’ha commesso, non gli tolgono definitivamente la possibilità di redimersi» (n. 56).

Nello stesso tempo, il CCC incita i poteri politici ad attenersi alle minime coercizioni per “difendere le vite umane dall’aggressore e proteggere la sicurezza delle persone” (2267). Secondo S. Tommaso “se uno usa maggior violenza del necessario, il suo atto è illecito” (2264).

Quali conclusioni si possono trarre da questa presentazione della pena di morte, da parte della Chiesa?

Dal momento che il CCC ha inserito la pena di morte nel contesto più ampio sopra descritto, si possono trarre le seguenti conclusioni:

1) nei confronti del colpevole:

- occorre prefiggersi di recuperare il colpevole, mentre lo si punisce: il che si ot' tiene meglio non ricorrendo alla pena di morte, ma offrendogli la possibilità di rimanere ancora in vita per redimersi, espiando il suo delitto con una migliore condotta di vita o almeno con la sofferenza del carcere;

- è necessario riparare in tal modo anche il disordine introdotto dalla colpa. Ma tale riparazione va effettuata non versando altro sangue - la morte del colpevole ( il che farebbe pensare tra l’altro al ritorno della cosiddetta legge del taglione: oc- chio per occhio, dente per dente... ), ma facendo il bene (la condotta di vita migliore del colpevole, o almeno la sua vita di sofferenza in carcere, in vista di un suo auspicabile recupero). D’altra parte non può forse essere considerata più dura (e quindi una punizione più grave per il colpevole, e anche una pena più proporzionata alla gravità del delitto) una lunga vita di sofferenza in carcere, piuttosto che una morte avuta in pochi istanti e in uno stato di semi o totale incoscienza?;

- bisogna reprimere il crimine. Il che è ottenuto meglio, non uccidendo il colpevole, ma mettendolo nelle condizioni di non poter nuovamente nuocere (perché resta in carcere e/o perché si è redento);

- occorre ricordare che solo Dio è padrone della vita e della morte. La vita umana è sacra, perché è posta sotto la sovranità di Dio e, quindi, sottratta a ogni potere umano. Non solo la vita dell’innocente, ma anche quella del delinquente, gode della protezione di Dio, come ha mostrato Dio stesso allorquando è intervenuto a favore di Caino evitando che fosse ucciso (cfr. Gen 4,14-15). Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva.

2) nei confronti della società:

- indispensabile educare tutti a considerare e a valutare la pena inflitta alla persona nel contesto più ampio della dignità della persona (oggi tema particolarmente importante). In tal senso ogni pena va maggiormente finalizzata al recupero del colpevole. Come pure l’eventuale stessa pena di morte va inserita anche nel contesto più ampio della legittima difesa (che la legittima autorità pubblica può e deve attuare in certi casi per difendere la vita delle persone ad essa affidate) e perciò in ultima analisi nel rispetto della vita umana altrui.

Occorre creare sempre di più le condizioni per superare il ricorso alla pena di morte, evidenziando e valorizzando:

1) sia l’importanza della dignità della persona umana, la quale può e deve essere meglio difesa e perseguita con i mezzi incruenti;

2) sia le maggiori possibilità di cui lo Stato oggi dispone per reprimere efficacemente il crimine, rendendo inoffensivo colui che l’ha commesso.

È necessario altresì impegnarsi per affermare il valore di ogni vita umana, in tutte le sue fasi, in tutti i suoi momenti, dal concepimento fino alla sua conclusione naturale. C’è purtroppo spesso un individualismo e un relativismo che conducono a ritenere, in modo schizofrenico, che, in talune circostanze, la vita di alcuni deve essere mantenuta e salvaguardata e, in altre circostanze (ad esempio come nel caso dell’aborto e dell’eutanasia...), la vita di altri può essere legittimamente soppressa e nessuno deve obiettare alcunché.

Pubblicazione a cura di Carlo Di Pietro
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